la seguente legge regionale:
Art. 1 - Finalità e oggetto
TITOLO I
Organizzazione turistica regionale
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Programma annuale di promozione
turistica
Art. 4 - Osservatorio regionale del turismo
Art. 5 - Funzioni
delle Province
Art. 6 - Funzioni dei Comuni
Art. 7 - Informazione e
accoglienza turistica
Art. 8 - Sistemi turistici locali
Art. 9 -
Associazioni pro loco
TITOLO II
Strutture ricettive
CAPO I
Strutture alberghiere e all'aria aperta
Art. 10 - Strutture ricettive alberghiere
Art. 11 - Strutture ricettive
all'aria aperta
Art. 12 - Disposizioni speciali
Art. 13 -
Classificazione
Art. 14 - Autorizzazione
Art. 15 - Sospensione, decadenza
e cessazione
Art. 16 - Periodi di apertura
Art. 17 - Obblighi e
responsabilità
Art. 18 - Attività accessorie
Art. 19 - Disciplina
urbanistica
Art. 20 - Marchio di qualità
CAPO II
Altre strutture
ricettive
Sezione I
Strutture ricettive
extra-alberghiere
Art. 21 - Attività ricettive rurali e residenze
d'epoca
Art. 22 - Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 23 - Case
religiose di ospitalità
Art. 24 - Centri di vacanza per minori e
anziani
Art. 25 - Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi
Art. 26
- Esercizi di affittacamere
Art. 27 - Case e appartamenti per vacanze
Art.
28 - Requisiti e autorizzazione
Art. 29 - Sospensione, decadenza e
cessazione
Sezione II
Particolari attività turistiche in forma di
impresa
Art. 30 - Tipologia
Art. 31 - Autorizzazione
Sezione III
Altre
strutture
Art. 32 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Art. 33 - Uso
occasionale di immobili ai fini ricettivi
Art. 34 - Offerta del servizio di
alloggio e prima colazione
CAPO III
Aree in sosta attrezzate
Art. 35 - Realizzazione e gestione
CAPO IV
Campeggi didattico-educativi
Art. 36 - Campeggi fissi all'aperto
Art. 37 - Campeggi nelle aree
protette
Art. 38 - Campeggi itineranti all'aperto
Art. 39 - Documentazione
sanitaria e assicurazione
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 40 - Comunicazione dei prezzi
Art. 41 - Informazioni
Art. 42 -
Reclami
Art. 43 - Rilevazioni statistiche
Art. 44 - Vigilanza
Art. 45 -
Sanzioni amministrative
TITOLO III
Professioni turistiche
Art. 46 - Definizione
Art. 47 - Abilitazione
Art. 48 -
Esenzioni
Art. 49 - Esami di abilitazione
Art. 50 - Corsi di
formazione
Art. 51 - Situazioni particolari
Art. 52 - Attestato di
abilitazione
Art. 53 - Elenchi professionali provinciali
Art. 54 -
Denuncia di inizio attività e tariffe
Art. 55 - Corsi di
aggiornamento
Art. 56 - Divieti
Art. 57 - Sanzioni
amministrative
TITOLO IV
Attività di organizzazione ed intermediazione
di viaggi e turismo
CAPO I
Agenzie di viaggio e turismo
Art.
58 - Requisiti ed obblighi
Art. 59 - Autorizzazione e orario di
apertura
Art. 60 - Sospensione e decadenza
Art. 61 - Elenco delle
agenzie
Art. 62 - Assicurazione
Art. 63 - Deposito cauzionale
CAPO
II
Direttore tecnico
Art. 64 - Requisiti professionali
Art. 65 -
Esame di idoneità
Art. 66 - Elenco regionale dei direttori tecnici di
agenzia
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro e uffici
biglietteria
Art. 67 - Associazioni senza scopo di lucro
Art. 68 -
Organizzazione di viaggi in forma non professionale
Art. 69 - Uffici
biglietteria
CAPO IV
Norme sanzionatorie
Art. 70 - Sanzioni
amministrative
TITOLO V
Interventi regionali
Art. 71 -
Contributi per le strutture e le attività turistiche
Art. 72 - Contributi per
le attività di assistenza tecnica
Art. 73 - Vincolo di destinazione
TITOLO
VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 74 -
Disposizioni finanziarie
Art. 75 - Norme transitorie e finali
Art. 76 -
Abrogazioni
1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa
della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione
dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la
qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle
strutture e dei servizi di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione
identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beni
culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane
tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con
particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità
dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle
persone con particolari bisogni.
3. Con la presente legge, la Regione
disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutture
ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e
intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del
turismo.
1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente
legge ed in particolare quelle concernenti:
a) la programmazione ed il
monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo
Stato e dall'Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e
turistico;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle
funzioni conferite agli enti locali;
c) la promozione in Italia e all'estero
dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse
componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
d) l'organizzazione e
il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e
all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di
commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto
per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti
pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di
categoria rappresentative del settore turistico;
e) la programmazione, il
coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla
valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e
delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
f)
l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione
europea riferiti ai settori di competenza;
g) la programmazione e la
regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità
turistico-ricreative;
h) l'incentivazione alla riqualificazione delle
strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle
imprese;
i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori
del settore turistico;
l) la promozione e la valorizzazione del sistema
informativo e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una
puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti
dell'offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;
m) il
riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 8.
1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione
turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle
proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le
associazioni di categoria del settore.
2. Il programma indica in
particolare:
a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo
sviluppo dell'offerta nella Regione;
b) gli obiettivi generali e le aree
geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati
attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
c) gli
obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità
e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale;
d) la quota delle
risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali della Regione;
e)
i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate
al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
f) i modi, i tempi e gli
strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi, nonché la
verifica dei relativi risultati.
3. La Regione partecipa al finanziamento dei
progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali,
dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco
iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con
finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi
programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti
medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel
bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e
alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del fondo è
riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma
associata e dai sistemi turistici locali.
1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente,
l'Osservatorio regionale del turismo.
2. L'Osservatorio ha il compito di
ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro
organizzazione in archivi specializzati.
3. L'Osservatorio si avvale della
collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle
università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore
turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire
le strategie di marketing e di comunicazione.
4. Le modalità di
organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta
regionale.
1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio,
esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e
dalla legislazione vigente.
2. Le Province in particolare:
a) promuovono e
coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di
riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di
Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore;
b)
provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed
accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo
l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e
comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite
dalla Giunta regionale;
c) assicurano il coordinamento nell'ambito del
territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui
all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio
regionale.
3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la
gestione associata delle funzioni comunali in materia.
4. Le Province possono
assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano
eventi di interesse comune.
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo
ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente
legge.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio
territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici
locali e le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati
alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di
base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento
degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela
del turista consumatore.
3. I Comuni in particolare:
a) assicurano
l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante
l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui
all'articolo 7;
b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma
3.
1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a
livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i
Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT),
previo assenso della Provincia competente per territorio.
2. Gli IAT non
hanno personalità giuridica.
3. La Giunta regionale definisce le
caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo
sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei
medesimi.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di
accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino
alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso
del Comune e della Provincia competenti per territorio.
5. Gli IAT degli enti
che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 fungono da punti di
informazione dell'intero sistema turistico locale e assicurano un'informazione
generale relativa al territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire
informazioni sulla disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema
medesimo, senza svolgere attività di commercializzazione del prodotto
turistico.
6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di
cui all'articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta
delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa
stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni
medesime.
1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
2. I sistemi turistici locali costituiscono
articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e
rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e
privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.
3.
I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti
privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le
associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
4. I sistemi turistici
locali in particolare:
a) individuano, anche ai fini della loro
commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di
riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare
attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere;
b)
organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le
altre attività presenti nel territorio di riferimento.
5. La Giunta regionale
riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati
da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di
specifiche strutture ricettive.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la
Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei
sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali
possono avere personalità giuridica.
1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali
organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito,
presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco,
pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della
Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale
cancellazione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai
contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche
finanziariamente, la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui
all'articolo 8.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma
1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la
qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
a)
favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei
beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle
professioni turistiche di cui all'articolo 46;
b) promuovono ed organizzano,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo
per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei
residenti;
c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica
d'ambiente;
d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con
l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le
altre presenti nel territorio di riferimento.
5. La Regione riconosce
l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata
attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate
nello statuto.
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per
fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio
autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi
eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive
alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e
alberghi diffusi.
3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico
a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente
ristorazione, in camere e suite.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le
strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative
dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
5. Sono alberghi
diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico
e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono
ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori
generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione.
6. Le strutture
alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre
che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e
portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze
possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad
una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello
stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
7. Le caratteristiche e
le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla
Giunta regionale.
1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi
turistici e campeggi.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a
gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta
ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti
minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di
pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il
soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan,
autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi possono
assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano
servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito
possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai
viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto
ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro
vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi
servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi autorizzati dopo
l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di
sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri
quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo
di quarantotto ore.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di
cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di
cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al
trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
2. Nelle residenze
turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di
cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al
trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
3. Nei campeggi è
consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del
gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità
ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva
dell'esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di
piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici
dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque
per cento di quella complessiva dell'esercizio.
5. Nelle strutture ricettive
all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di
mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all'interno dei villaggi
turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati
a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento
della capacità ricettiva dell'esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle
prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla
classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. La
Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di
classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e
al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.
3. La
Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista,
adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al
marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è
subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata previa
verifica dell'iscrizione del responsabile della conduzione della struttura
ricettiva al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande.
L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La denominazione
delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle relative modifiche. In
ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a
creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
3. Le
strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali
o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca
l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni
urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una
tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo
suddetto.
4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni
rilasciate, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica
altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura
ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31
gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in
attività.
1. Il Comune, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno
dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure
la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica,
edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui
adempiere.
2. L'autorizzazione decade qualora:
a) venga meno uno dei
requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
b) il titolare o
il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento
di sospensione nel termine indicato;
c) il titolare o il gestore, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro
centottanta giorni dalla data di rilascio o sospenda l'attività per un periodo
superiore a quello indicato all'articolo 16, comma 3.
3. Il titolare di una
struttura ricettiva che intende cessare l'attività deve darne comunicazione al
Comune.
1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di
stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.
2.
Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di
annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per
l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per
un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore.
3. Le
aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore
a quattro mesi consecutivi all'anno.
4. Al di fuori dei periodi indicati, la
chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o
stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta,
può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi,
prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di
ammodernamenti della struttura ricettiva.
5. I periodi di apertura e di
chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al
Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura
ricettiva.
1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la
sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del
responsabile o di una persona addetta.
2. Il titolare o il gestore della
struttura ricettiva deve stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti da
responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità
ricettiva.
3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono
responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in
solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.
1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l'autorizzazione
abilita ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e
bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare
attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime
persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e
sanità.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione
a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.
1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di
cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti
urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti
volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere
architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al
risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al
raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito
regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della
presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento
del livello di classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1
sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:
a)
resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le
norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
3. Le
deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso
l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso
l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere
della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando
quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.
4. Gli
ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono
cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r.
34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate
nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga
di cui al comma 1 per una sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati
realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione
turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei
lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta
destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia
dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.
6. Nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento,
quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a
servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia
di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in
funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.
7. I
mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente
dislocati all'interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive
di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di
pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del
sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti
stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.
1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico
marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
2. Con
deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più
rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per
l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione
del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del comma 2.
1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti
nelle zone agricole definite dall'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13
(Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai
Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino
comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture
ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed
eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e
ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che
usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle
aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale
regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non
rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
4.
Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari
di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio
in camere e unità abitative.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e
bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle
strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni
vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione
per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l'esercizio delle
attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche
locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme
urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il
pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.
7. Ai fini
dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni
previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la
ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la
deroga alla disposizione suddetta in sede di rilascio dell'autorizzazione,
qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere
architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone
con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o
per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti
senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il
soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono
essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro
familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo
di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva
esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la
gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza
scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei
loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla
International Youth Hostel Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli
ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi
ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di
raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime
strutture l'autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con
esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al
ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone
che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la
stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai
pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese
quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi
riconducibili all'attività turistico-ricettiva.
1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case
religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità
religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la
richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole
di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura
dell'esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitrè, nel
provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 28.
1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri
di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di
clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel
periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo
sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di
personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite
convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell'ambito
della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per
anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata
in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o
invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri
particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere
garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite
convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano
nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all'assistenza alle
persone anziane.
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna
predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono
essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale
per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile
dall'esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al
pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate
in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3.
Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti
con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o
il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari
necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso
al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che
abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso,
tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia
guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai
sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le
caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo
accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in
vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di
tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di
attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali
vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei
camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore
a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno
stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
2. Gli affittacamere
assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti
servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia
dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b)
sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla
settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
3.
L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di
cibi e bevande.
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture
ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13/1989.
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da
uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e
gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. All'interno della
tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o
residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma
imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti
autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e
di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Si considera
attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze
la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad
uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono
essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad
ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di
biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a
richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas,
riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per
la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento
ospiti.
5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque
comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi
centralizzati propri delle aziende alberghiere.
6. L'utilizzo di case e
appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il
cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di
cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti
dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad
autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di
somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende
rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al
Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al
fine del riscontro della permanenza dei requisiti.
4. Il Comune trasmette
alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle
strutture ricettive.
5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese
di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli
articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare
gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.
1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione
per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello
stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e
igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste
nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei
requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del
periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni
imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo
avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore
a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso
tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la
proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura
ricettiva già avviate.
1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche,
ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata
per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare.
Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle
attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il parco.
2. Sono
stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni,
sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli
stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione,
come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di
altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e
per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive
e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Sono
strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l'ormeggio o la sosta
delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali
i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti
turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e
altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro
equipaggi.
4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico
quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un
viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su
imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque
all'impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza
equipaggio.
5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa
quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi
o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a
permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo
sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture
convegnistiche e congressuali, nonché gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all'articolo 8 e concorrenti
alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione delle mense e degli
spacci aziendali.
6. La Giunta regionale, previo parere della competente
commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività
di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni
singola attività.
7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali
marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi
dell'articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni
amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo
economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei
servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della
normativa statale vigente in materia.
1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese
individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di
imprese, da enti e associazioni.
2. Le attività di cui all'articolo 30 sono
soggette all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 e
al rilascio, da parte del Comune competente, dell'autorizzazione relativa a
ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia
di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine
pubblico e sicurezza. L'autorizzazione si intende rilasciata trascorsi
inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. I
Comuni comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse con la tipologia e
l'ubicazione dell'attività esercitata, nonché la denominazione dell'impresa
esercente.
4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui
all'articolo 30 decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il
rilascio.
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di
affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in
locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità
e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonché coloro
che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi
non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo
stesso soggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti
qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli
stessi.
1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili
non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via
eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti
e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, previo nulla osta del
Comune.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di
utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza
dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli
utenti ed al tipo di attività.
1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata
a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività
non è esercitata.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in
non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata
ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni
consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione
familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari
previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i
requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta
regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica
dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
5. Il Comune trasmette alla
Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al
presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1
devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici
della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative
agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale
servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che
esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e
la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo
igienico.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce
cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i
proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i
periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui
viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento
metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio
dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.
1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla
sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme
vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.
2. La
realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società
a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e
dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per
territorio.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle
aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati,
nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.
4. La sosta
nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto
ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo
massimo di sosta è elevato a settantadue ore.
1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel
territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che
svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e
sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad uno
degli albi regionali del volontariato;
b) perseguimento di finalità
educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.
2. I campeggi di cui al
comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si
svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l'utilizzo di
strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il
15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta
regionale.
3. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi
igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare
complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma
2.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel
rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i
quali la stessa si intende accolta.
1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del
territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del
regolamento di ciascun ente gestore.
2. In mancanza del regolamento di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.
3. L'autorizzazione
all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area protetta è rilasciata, con
le modalità previste dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione
all'ente gestore.
1. I campeggi itineranti all'aperto sono attività che si realizzano
mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori
alle quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la
presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale,
al momento dell'arrivo, ne dà comunicazione al Comune.
3. Le associazioni che
organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai
campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di una scheda
sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni
cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico
curante e conservate dal responsabile del campo.
3. Gli ospiti stranieri
devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate
nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi
internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un
certificato, rilasciato a titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che
lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla
sua permanenza al campo stesso.
5. Per garantire la sicurezza dei
partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono
garantire adeguata copertura assicurativa.
1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II,
sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il
1o ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono
praticare a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. Per le
nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi
superiori ai massimi comunicati.
2. Entro il 1o marzo di ogni anno
gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai
sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1o giugno
dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel
termine comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 45,
comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati,
ferma restando la sanzione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro
che esercitano l'attività di cui all'articolo 34 devono comunicare altresì il
periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al
capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo
visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture
di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i
cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
2. I
Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle
strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo
40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo 40, comma
2.
1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli
indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all'articolo 41
possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.
2. I
clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono
presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla
Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui
al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.
3. Il Comune o
la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta
giorni per presentare le osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti
fondato, il Comune o la Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle
osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della
classificazione della struttura ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda
l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente
dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al
cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del
procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare
al Comune gli estremi dell'avvenuto pagamento.
6. I clienti che presentano il
reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell'esito dello
stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e
conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.
1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico
regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al
capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante
trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di
cui all'articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo
articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità
stabilite all'articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al
comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali
esercitano l'attività di cui all'articolo 34 effettuano la comunicazione di cui
al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.
4. Restano fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di
pubblica sicurezza.
1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al
presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio
di qualità di cui all'articolo 20.
1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque
eserciti un'attività ricettiva di cui al capo I senza l'autorizzazione
comunale.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro
300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui
al capo I che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di
comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti;
c) non fornisce alla Provincia
le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della
classificazione.
3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da
euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di
cui al capo I che:
a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni,
caratteristiche e classificazione diverse da quelle consentite;
b) consente
la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 11, comma 6.
4. L'inosservanza
dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di
una delle strutture di cui al capo I comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. La concessione di soggiorno
ad un numero di persone superiore a quello autorizzato comporta l'applicazione,
per le strutture ricettive all'aria aperta, di una sanzione amministrativa da
euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture
alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per
ogni persona in più ospitata.
6. Chiunque faccia funzionare una delle
strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a
euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro
500,00.
7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione
II, senza autorizzazione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
da euro 500,00 a euro 1.500,00.
8. Coloro che danno in locazione gli
appartamenti di cui all'articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 150,00 a euro
300,00.
9. La violazione delle disposizioni dell'articolo 33 comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro
500,00.
10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34 senza aver
inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00 a euro 300,00;
chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.
11. L'inosservanza dei termini
di cui all'articolo 35, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione
amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
12. L'esercizio dei campeggi non
autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l'applicazione della
sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona.
13. I
titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o
esercitano una delle altre attività accessorie di cui all'articolo 18 a favore
di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
14. La
mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito
dall'articolo 40, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
da euro 250,00 a euro 750,00; l'omessa esposizione delle tabelle e dei
cartellini dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi superiori a quelli
comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro
2.250,00.
15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei
soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli
articoli 34 e 35 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro
150,00 a euro 300,00.
16. Per la violazione delle norme di cui al presente
titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro
150,00 a euro 300,00.
17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi
precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione
dell'autorizzazione o dell'attività per un periodo non superiore a sessanta
giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o al divieto di
prosecuzione dell'attività.
18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dall'ente incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, con le
procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega
per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o
gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie,
mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed
ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le
caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle
demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le
competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica
o ambientale escursionistica.
2. È accompagnatore turistico chi per
professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul
territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico
predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi
accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico
sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide
turistiche di cui al comma 1.
3. È tecnico di comunicazione e marketing
turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi
dell'attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
a)
determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i
rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti
di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a
determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza
manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le
pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
4. È
guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna
persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per
l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali,
illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e
storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di
attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi
tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio
e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.
1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso
della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l'abilitazione ha validità
nel territorio della Provincia che l'ha rilasciata, per le guide naturalistiche
ha validità nell'intero territorio regionale.
2. L'abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame
di idoneità scritto e orale.
3. Le commissioni giudicatrici devono avere al
loro interno almeno due docenti universitari.
4. Equivalgono all'abilitazione
per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 46, commi 2, 3 e 4, i
titoli di studio indicati dalla Giunta regionale.
5. Le Province provvedono
al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla
guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro
Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.
6. Le
guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le
gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i
beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti.
1. Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui all'articolo 47
e della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54:
a) chi svolge
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti
di proprietà dell'ente di appartenenza;
b) chi svolge, a titolo gratuito e
senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune
interessato e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di
viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore
dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel
settore del turismo e del tempo libero;
c) chi svolge, in qualità di
dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da
e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di
professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in
pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di
lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente
religiose;
e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito,
senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di
enti locali.
2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque
esercitare l'attività nei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del
patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta
regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa
statale.
1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per
l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i
criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per le guide
turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere
mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle
opere d'arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici,
delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle
caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale,
ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le
competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.
3. Le guide
turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici
indicati dalla Giunta regionale.
4. L'ammissione all'esame è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o domicilio in uno dei comuni
della regione;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito
in stato estero.
1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di
formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le Province possono istituire
specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e
all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati
degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo
preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le professioni
turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in
materia di formazione professionale.
1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle
professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia
di viaggio e turismo, possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni
di cui al presente capo senza sostenere l'esame nelle materie per le quali lo
abbiano già sostenuto ai fini dell'abilitazione.
2. Coloro che siano già
abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano
conseguire l'idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già
abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
3. Coloro che
siano già abilitati all'esercizio della professione di guida turistica in una
provincia del territorio regionale, in altre regioni o all'estero conseguono
l'abilitazione nella provincia prescelta previo superamento della sola prova che
accerti la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici,
dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della
storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel
territorio prescelto.
1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica
idoneità.
2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal
conseguimento, l'attestato di abilitazione, con l'indicazione della figura
professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l'accertamento
di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere
visibile durante l'attività professionale.
3. Il rilascio dell'attestato di
abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di euro
75,00.
1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale, nonché la
relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi
degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere
conosciute, nonché la data dell'eventuale denuncia di inizio attività di cui
all'articolo 54.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi, i Comuni
trasmettono alla Provincia l'elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato,
entro il 31 gennaio di ogni anno, l'effettivo esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 54, comma 1.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per
decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del
professionista.
4. I Comuni, le Province e la Regione assicurano la massima
visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti web.
1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è
subordinato ad una denuncia di inizio attività, da presentare al Comune nel
quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere
comunicata altresì al Comune la cessazione dell'attività.
2. Ai fini di
informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il
1o ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che
si intendono praticare l'anno successivo.
1. La Provincia organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento
per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, in
collaborazione con le categorie interessate.
2. La Provincia organizza,
almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti
all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle
professioni turistiche.
1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con
l'esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti.
Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle
agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di
alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali,
artigiane, industriali e simili.
2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi
delle prestazioni professionali di chi non è abilitato ai sensi dell'articolo
47.
1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente
segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro
3.000,00.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00
ad euro 1.000,00.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250,00 ad euro 1.000,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente
titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro
150,00 ad euro 300,00.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate in caso di recidiva.
6. Per l'applicazione si osservano le norme
di cui alla l.r. 33/1998.
7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere
revocata in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità,
oppure può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a)
reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
b)
comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
La
sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali
delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai
clienti.
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano,
congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione,
intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti
caratteristiche:
a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con
la sola vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai
turisti;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e
soggiorni senza vendita diretta al pubblico.
2. Le agenzie di cui al comma 1
non possono esercitare l'attività di intermediazione del soggiorno riferita alle
locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.
3. Le agenzie di cui al
comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla
Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare
l'esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente
alla specifica attività.
4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non
possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono
contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.
5. La
vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti
telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul
diritto di recesso da parte dell'acquirente.
6. I promotori commerciali
devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia.
L'agenzia deve tenere l'elenco dei promotori presso la propria sede a
disposizione delle autorità di vigilanza.
7. Per l'esercizio dell'attività è
necessario non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione,
anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la
polizza assicurativa di cui all'articolo 62 e versato il deposito cauzionale di
cui all'articolo 63.
8. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o
simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere
quella di Comuni o Regioni italiane.
9. L'attività delle agenzie di viaggi e
turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e
statale.
1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio di apposita
autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio si intende porre la sede
dell'agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58. La
Giunta regionale determina le modalità per il rilascio. L'autorizzazione si
intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
2. Ogni variazione relativa all'attività
esercitata tra quelle di cui all'articolo 58 comporta l'obbligo di nuova
autorizzazione.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia,
al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o
ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata
al Comune.
4. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da
parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune
nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di
cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben
visibile al pubblico l'orario di apertura quotidiana, con l'indicazione dei
giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell'agenzia
che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non
superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della
chiusura; l'agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l'esatto adempimento
dei contratti di viaggio stipulati.
1. Il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da
uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione
della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa,
trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno i requisiti
professionali o strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità
amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora
vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.
2. Nel
provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il
quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
3. Nel
caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il
titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine
prestabilito.
4. L'autorizzazione decade:
a) qualora, entro il termine
fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità
riscontrate;
b) in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione prevista
dall'articolo 62.
1. L'elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino
ufficiale della Regione.
2. È istituita una sezione speciale dell'elenco di
cui al comma 1 per le agenzie di cui all'articolo 58 che svolgono attività di
turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione nella sezione speciale.
3. Il Comune trasmette alla Regione e al
Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative
variazioni.
1. Le agenzie stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio
ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni
nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.
1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni
assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente
arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.
2. Il titolare
dell'agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito
con deliberazione della Giunta regionale.
3. La cauzione può essere
costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal
Comune.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio
dell'agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è
concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione
dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in
corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato l'attività,
che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.
6. Nel caso in cui il
deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto
dell'applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura
di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni.
1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore
tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 66. La stessa può essere
assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché iscritto nel suddetto
elenco.
2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui
all'articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva
82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma
dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria
1990).
3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti
professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle
agenzie;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c)
conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3
è accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo
65.
5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell'agenzia
alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti,
programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l'attività
gestionale dell'agenzia.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività
lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta
giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'agenzia è tenuto a
darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla
designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all'elenco di cui
all'articolo 66.
7. Il titolare o gestore dell'agenzia comunica entro trenta
giorni al Comune l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore
tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso
di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del
suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore, per un
periodo non superiore a centoventi giorni.
1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore
tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.
2.
L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:
a) età non
inferiore a diciotto anni;
b) residenza o domicilio in uno dei comuni della
regione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli
Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero,
riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale
determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di
esame.
4. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato l'esame
l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di
agenzia.
5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti
rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai
sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l'elenco dei
direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell'elenco, su domanda:
a)
coloro che hanno ottenuto l'idoneità;
b) coloro che sono in possesso
dell'attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma
o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;
c) i
cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i quali
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
d) i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo
abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
e) i laureati in
materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e
tour operator.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono
risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni
della regione. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la
loro iscrizione.
4. L'elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato
ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
1. È istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle
associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio
regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e
vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.
2.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell'elenco sono autorizzate a
svolgere l'attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state
costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula
dell'assicurazione di cui all'articolo 62.
4. Il legale rappresentante delle
associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta
regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
contenente:
a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e
quello che si intende svolgere nell'anno successivo;
b) ogni variazione
intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.
5. Le associazioni
iscritte indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le
attività organizzate sono riservate ai soci dell'associazione.
6. Gli
opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi
natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in
conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi
esclusivamente in ambito associativo. È vietata la pubblicizzazione tramite
stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l'organizzazione è curata da
un'agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi
dell'autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono
operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, è disposta la
cancellazione dell'associazione dall'elenco in caso di reiterate irregolarità
nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire
prima di un anno.
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente
costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e
ambientali che promuovono l'effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed
esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti
alle norme della presente legge, purché l'attività sia svolta in forma
occasionale comunque in numero massimo di quattro all'anno e per almeno due dei
quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
2. I viaggi
organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente
comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto
organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi
delle agenzie per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti
turistici di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa
vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono
fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della
programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del
viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.
1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l'apertura al
pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, nonché delle altre
imprese di trasporto operanti nel territorio della regione, purché l'attività
delle stesse si limiti all'emissione ed alla vendita dei biglietti della
compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi,
soggiorni, crociere, gite ed escursioni, comprendente prestazioni e servizi resi
oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti alla disciplina della
presente legge le attività di vendita di biglietti ferroviari, ovvero di
autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all'interno del
territorio regionale.
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad
euro 6.000,00:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 58
senza autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle
autorizzate;
c) il titolare dell'agenzia che non si avvale di un direttore
tecnico;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto
con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei
programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.
2. Sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00:
a) il
titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto
all'elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico
senza aver superato l'esame di cui all'articolo 65;
b) l'associazione di cui
all'articolo 67 che effettua l'attività a favore di non associati o contravviene
all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
c) i soggetti organizzatori
di cui all'articolo 68 che contravvengono agli obblighi ivi previsti.
3. È
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro
3.000,00:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 64,
comma 5;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver
ottenuto l'autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella
autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l'orario di
apertura;
d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui
all'articolo 59, comma 6;
e) il titolare di agenzia non autorizzata alla
vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti
dall'articolo 58, comma 4.
4. Per la violazione delle norme di cui al
presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa
da euro 300,00 ad euro 600,00.
5. In caso di recidiva, le sanzioni sono
applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla
sospensione dell'autorizzazione fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore
recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è applicata la
sanzione della sospensione dell'autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche
se si tratta di violazioni di diversa specie.
6. Per l'applicazione si
osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
1. La Regione concede contributi per gli interventi diretti alla costruzione
e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge, nonché per
la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche.
2. A tal
fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua gli
interventi da finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da
perseguire e i risultati attesi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai
singoli ambiti di intervento;
c) la tipologia e la misura delle
incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei
contributi;
d) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità
di presentazione delle domande;
e) le modalità per l'esercizio
dell'istruttoria, che può essere affidata a soggetti pubblici o privati previa
valutazione di efficienza ed efficacia;
f) la specificazione dei regimi di
aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria
vigente in materia.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal
presente articolo gli enti locali, gli enti pubblici singoli o associati, le
società a prevalente capitale pubblico, le micro, piccole e medie imprese
turistiche o loro consorzi, nonché altri soggetti privati che esercitano o
intendono esercitare attività a rilevanza turistica.
4. La revoca del
contributo è disposta qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute
nella presente legge e nell'atto di concessione del contributo. Il provvedimento
di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate maggiorate
degli interessi legali conteggiati a partire dalla data di concessione.
1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione
tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla
riqualificazione delle strutture ricettive, all'adeguamento dei sistemi e dei
servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori.
2. A tal
fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro
il 30 giugno di ogni anno individua le attività da finanziare, specificando, in
particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) la
tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di concessione dei
contributi medesimi;
c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le
modalità di presentazione delle domande;
d) la specificazione dei regimi di
aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria
vigente in materia.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal
presente articolo i centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla
normativa regionale ed autorizzati dalla Giunta regionale.
1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i
contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso
indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque
anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di
concessione del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a
trascrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo
può essere autorizzata, per l'ulteriore quinquennio, la destinazione degli
immobili ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l'obbligo di
restituzione di cui al comma 5.
4. Per i beni mobili i beneficiari e gli
eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a
mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a
carico dei beneficiari.
5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è
autorizzata quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della
destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di
erogazione.
1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, dalla
legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le
somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono
iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della
gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti
Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.
3. Alla
copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli
stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle
assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali iscritte nella
proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01,
3.18.04.
1. Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali
previste dalla presente legge, anche dipendenti dell'ente rispettivamente
competente nel caso di attività svolta fuori dell'orario di servizio, spettano
un'indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità di missione di cui alla
l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e
ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).
2. Gli interventi di
cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31
marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. I contributi di cui alla presente legge
non sono cumulabili con altri incentivi dell'Unione europea, dello Stato e della
Regione a valere sugli stessi interventi.
4. I contributi sono concessi nel
rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione
del relativo bando.
5. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla
presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle
leggi abrogate.
6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta.
7.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano
applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per
l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
8. Il rinvio alle disposizioni
abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni, ove riportate, della presente legge.
9. Sono fatti salvi gli
effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle
norme abrogate o modificate dalla presente legge.
10. Gli IAT istituiti ai
sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi
dell'articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di
enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti
alla Provincia territorialmente competente. L'individuazione dei beni e del
personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui
all'articolo 11 della l.r. 10/1999.
11. Si applica la definizione di micro
imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
12. Fino alla data di decorrenza del
riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8, comma 5,
continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla
Regione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 12 marzo
1974, n. 9 (Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe
alberghiere);
b) 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro
loco);
c) 23 luglio 1977, n. 29 (Finanziamento della propaganda turistica per
l'esercizio finanziario 1977);
d) 19 maggio 1978, n. 13 (Incentivazione
turistico alberghiera);
e) 6 marzo 1979, n. 9 (Modifica all'articolo 6 della
legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 "Incentivazione turistico
alberghiera");
f) 17 maggio 1980, n. 29 (Incentivazione turistico
alberghiera);
g) 4 dicembre 1984, n. 39 (Interventi finalizzati allo sviluppo
e alla qualificazione della ricettività turistico alberghiera);
h) 8 gennaio
1987, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 4 dicembre 1984, n. 39);
i) 31 dicembre
1987, n. 43 (Rifinanziamento della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 concernente
"Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico
alberghiera");
j) 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione
dell'offerta turistica regionale);
k) 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle
strutture ricettive extra alberghiere);
l) 22 ottobre 1994, n. 42 (Norme
sulla classificazione delle strutture ricettive);
m) 16 gennaio 1995, n. 13
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione
turistica regionale");
n) 12 aprile 1995, n. 32 (Interpretazione autentica
dell'articolo 29, comma 3, della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 concernente
"Organizzazione turistica regionale");
o) 12 aprile 1995, n. 42
(Rifinanziamento e modificazioni della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 "Interventi e
riqualificazione dell'offerta turistica regionale");
p) 23 luglio 1996, n. 31
(Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla l.r. 22 ottobre
1994, n. 42);
q) 19 agosto 1996, n. 36 (Rifinanziamento e integrazione della
l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione
dell'offerta turistica regionale);
r) 9 gennaio 1997, n. 4 (Modifica
all'articolo 8 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 concernente "Disciplina delle
attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero");
s) 20
gennaio 1997, n. 12 (Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei
prezzi delle strutture ricettive);
t) 24 febbraio 1997, n. 16 (Proroga della
durata in carica degli organi delle Aziende di promozione turistica);
u) 14
luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed
intermediazione di viaggi e turismo);
v) 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento
dell'organizzazione turistica delle Marche);
w) 13 luglio 1999, n. 19
(Modifiche alle leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41 concernente "Disciplina
delle attività di organizzazione ed interme-diazione di viaggi e turismo" e 4
luglio 1994, n. 23 concernente "Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20
`Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici
operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti
dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale");
x) 26
luglio 1999, n. 20 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi
didattico-educativi);
y) 31 agosto 1999, n. 23 (Disciplina dei
campeggi);
z) 14 febbraio 2000, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra alberghiere e 14 luglio
1997, n. 41 sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e
turismo);
aa) 9 marzo 2001, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre
1991, n. 33 "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica
regionale");
bb) 15 settembre 2005, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23
gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del
turismo e del tempo libero").
2. Sono o restano altresì abrogati:
a) il
primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40
(Classificazione delle strutture ricettive);
b) l'articolo 3 e il titolo II
della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività
professionali nei settori del turismo e del tempo libero);
c) gli articoli 33
e 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di
rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998);
d) la lettera
b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6 (Norme
sull'attività statistica nella Regione Marche);
e) l'articolo 79 della legge
regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della
Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona
e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa);
f) l'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1999, n. 19
(Modifiche alle leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41 concernente: "Disciplina
delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" e 4
luglio 1994, n. 23 concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti
pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati
istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione
regionale");
g) il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo
2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione,
legge finanziaria 2000);
h) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale
25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002).
3. Nella
tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità
spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di
competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati
istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è
soppressa la voce "Commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità
all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo (articolo 21, l.r. 41/1997).
La presente legge è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì
11 luglio 2006.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO
2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA
DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 19, comma 1
Il decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 reca: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765."
Nota all'art. 19, comma 3
Il testo dell'articolo 26 della l.r. 5
agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio) è il seguente:
"Art. 26 - (Approvazione degli strumenti
urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti) -
1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è
depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la
segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso
pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale
quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i
sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e
sulle linee generali del PRG adottato.
2. Il Consiglio comunale, con
deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole
o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali
modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente
detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG.
3.
Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla
Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del PRG con la
normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di
carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del
PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.
4. Il parere è espresso dalla Giunta
provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui
all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del PRG; tale termine
è ridotto a centoventi giorni per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso
inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere
sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda
chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento
dei chiarimenti o delle integrazioni.
5. Qualora il parere di cui al comma 3
sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro
sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.
6. Nel caso in cui la
Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con
la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi
di carattere sovracomunale, il Comune:
a) provvede all'approvazione del PRG
in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal
suo ricevimento.
Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla
rielaborazione del Piano;
b) qualora ritenga di respingere tali rilievi,
contro-deduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal
ricevimento del parere.
7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è
trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro
novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto
termine il parere si intende favorevole.
8. Entro il termine di novanta
giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta
provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede
all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso detto
termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.
9. Il
Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il relativo atto
di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare
gli elaborati tecnici e cartografici del PRG approvato.
10. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti
urbanistici generali co